Il Consiglio per gli affari economici

Il Can. 537 del Codice di Diritto Canonico stabilisce che:
«In ogni parrocchia vi sia il Consiglio per gli Affari Economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia».

Il Consiglio è rinnovabile periodicamente.

Le persone del Consiglio per gli A.E. vengono scelte nella comunità parrocchiale fra quelle che hanno disponibilità, capacità e conoscenza della legge in ordine all'amministrazione; sono persone attive nella comunità parrocchiale, godono stima per la loro testimonianza di vita cristiana e integrità morale.

A norma dei Can. 537 e 532, il Presidente del C.A.E. è il Parroco; egli rappresenta la parrocchia a norma di diritto in tutti i negozi giuridici; deve curare che i beni della parrocchia siano amministrati a norma di diritto.

Il compito del C.A.E. è di aiutare il Parroco con il consiglio nell'amministrazione dei beni appartenenti alla parrocchia; pertanto ha funzione consultiva.
All'amministrazione della parrocchia competono i redditi patrimoniali, tutti gli introiti vari da questue, donazioni, offerte destinate alla parrocchia stessa.

Il C.A.E., in ottemperanza alle disposizioni dell'Ordinario diocesano e alla indicazione del Parroco predispone, a tempo debito, il bilancio preventivo e consuntivo delle entrate e delle uscite.

Il Parroco è tenuto, ogni anno, entro la fine del mese di gennaio, a presentare all'Ordinario diocesano (Can. 1287) il bilancio consuntivo dell'anno precedente con il parere del C.A.E.

Per gli atti amministrativi che richiedono l'autorizzazione dell'Ordinario, il Parroco allega alla richiesta il parere motivato del C.A.E.; a norma di diritto tutti gli atti e negozi giuridici di amministrazione straordinaria necessitano dell'autorizzazione dell'Ordinario.

Per quanto è possibile, nel consiglio per gli affari economici devono essere presenti le seguenti competenze:
giuridica (ad es. un legale o un notaio), economico-finanziaria (ad es. un funzionario di banca),
economico-amministrativa (ad es. un ragioniere o un dottore commercialista), tecnica (ad es. un geometra o un architetto).

L’attività richiesta ai consiglieri non sarà comunque limitata alla loro competenza professionale, ma improntata all’espressione di un vero servizio ecclesiale.

Membri del Consiglio Affari Economici

don Simone

Claudia

Manuel

Dario 

Anna Maria

 

Di seguito trovi lo statuto adottato dalla nostra parrocchia. E' una sintesi dei documenti nazionali che ci aiuta a capire meglio come svolgere tale servizio:

 

STATUTO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

 

La Parrocchia

Art. 1. La parrocchia è una persona giuridica pubblica, costituita con decreto dell’Ordinario Diocesano ( can. 515,3), riconosciuta nell’ordinamento civile con decreto del Ministro dell’Interni

Come persona giuridica essa è un soggetto di diritto, ha una propria identità, un proprio patrimonio, un proprio codice fiscale, un proprio rappresentante legale.

Essa, a norma del Codice (can.537,1280), deve avere un proprio consiglio per gli affari economici che coadiuvi il Parroco secondo lo spirito del presente statuto.

 

Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici.

Art. 2.  Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici  ( = CPAE ) è un organismo di partecipazione e di corresponsabilità con il compito di aiutare, coadiuvare e consigliare il Parroco, che lo presiede, nell’amministrazione dei beni della parrocchia, secondo le norme del diritto universale e in particolare a norma del presente Statuto.

Art. 3. Esso ha il compito di aiutare il Parroco nell’amministrazione del patrimonio parrocchiale, cioè dei beni immobili posseduti dalla parrocchia in ogni modo essa appartenenti: chiese del territorio parrocchiale che, a norma del diritto, non abbiano una propria amministrazione, locali annessi, fabbricati, terreni, donazioni, offerte di ogni genere.

Art. 4. Il Consiglio è formato da fedeli, di sicura moralità,  sufficientemente inseriti nella vita parrocchiale e capaci di amministrare con competenza, valutando le scelte economiche con spirito ecclesiale, ed esperti per quanto possibile, in diritto ed economia. I componenti sono almeno quattro, oltre il Parroco; vengono nominati dal Parroco stesso, sentito il Consiglio Pastorale parrocchiale.

Art. 5. I consiglieri non possono essere congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità (can. 492), né persone che abbiano interessi con i beni del patrimonio parrocchiale.

Art. 6. Il Consiglio dura in carica cinque anni (can 1279,2 ), in caso di nomina di un nuovo parroco, questi, se non vi sono gravi motivi, conferma il Consiglio ancora per un anno, al termine del quale decade. Per la durata del loro mandato, i Consiglieri non possono essere revocati, se non per gravi e documentati motivi riconosciuti a giudizio insindacabile dell’Ordinario diocesano e/o per esclusione decisa dal Presidente in casi particolari in cui vengano a mancare determinati requisiti dei quali non possa esplicitarne la natura perché vincolato dall’obbligo di segretezza o riservatezza in virtù dell’ufficio sacerdotale o in quei casi in cui si verifichino incompatibilità con i fini del Consiglio e della Chiesa Cattolica.

Durante il periodo della vacanza della sede parrocchiale, il Consiglio continua a funzionare solo per l’ordinaria amministrazione, sotto la presidenza del Presbitero amministratore parrocchiale, nominato dal Vescovo.

I Consiglieri possono essere rinominati.

Nel caso essi decadono per qualsiasi ragione durante il mandato e in caso di dimissioni, il Parroco provvede alla loro surroga, sentito il Consiglio Pastorale parrocchiale.

Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 7. Tutti i membri del Consiglio sono moralmente responsabili dell’amministrazione del patrimonio parrocchiale di fronte alla comunità parrocchiale e all’ordinario diocesano ( can 1287, 1 e 2). Sono invitati alla debita riservatezza, prestano il loro servizio gratuitamente e con senso di piena responsabilità, agendo solo e sempre nell’esclusivo interesse della comunità parrocchiale e delle sue finalità pastorali. Ad ogni membro del Consiglio venga data copia del presente Statuto, in modo che conosca quanto a lui si richiede.

 

Compiti del Consiglio

Art. 8 Il CPAE ha funzione consultiva e non deliberativa, interviene nell’elaborazione delle decisioni di carattere amministrativo la cui responsabilità ultima spetta al Parroco, in quanto a norma del can.532, amministratore dei beni parrocchiale e legale rappresentante della Parrocchia in tutti i negozi giuridici. Il Parroco, a norma del diritto, userà ordinariamente del CPAE come valido strumento per l’amministrazione della Parrocchia; ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, dal quale, soprattutto se concorde, pur mantenendo la propria libertà di scelta, non si discosterà se non per gravi motivi. I compiti del Consiglio sono:

a)     Esprimere a maggioranza assoluta il parere sulle spese da sostenere e sull’impiego del denaro eccedente le spese, tenendo conto delle disposizioni dell’Ordinario Diocesano;

b)     Collaborare con il Parroco nell’ordinaria amministrazione della parrocchia, provvedendo alla raccolta in chiesa, alle collette varie;

c)     Vigilare sui beni della parrocchia, provvedendo alla loro ordinaria manutenzione, curando che siano messi al sicuro con strumenti validi civilmente ( es: assicurazione )

d)     Adempiere le norme canoniche e civili anche riguardo alla locazione di manodopera e alla giusta retribuzione ai lavoratori dipendenti dalla parrocchia, evitando che dalla inosservanza di qualche legge, derivi danno ai beni ecclesiastici ( can. 1286 );

e)     Redigere bilanci annuali da sottoporre all’approvazione del Consiglio Diocesano per gli affari economici ( can. 1287,1), sia quello preventivo, segnalando settori di attività in cui impegnare le somme disponibili, sia quello consuntivo, prendendo visione della contabilità e verificando le giustificazioni di cassa.

f)      Redigere un dettagliato inventario dei beni immobili e mobili a qualsiasi titolo appartenenti alla parrocchia, con la loro descrizione e stima preventiva, debitamente sottoscritto dal Presidente e da altri Consiglieri. Una copia di tale inventario viene custodita nell’archivio parrocchiale ed un’altra inviata all’archivio della Curia Vescovile, curando che siano di volta in volta segnate eventuali variazioni al patrimonio parrocchiale.

g)     Tenere in ordine e aggiornato il registro dello stato patrimoniale ed economico, nel quale si riporteranno annualmente le eventuali variazioni.

h)     Assegnare, secondo il provvedimento dell’Ordinario Diocesano compenso mensile al parroco e ad altri addetti al servizio della Parrocchia, nonché al diacono coniugato che lavora a tempo pieno ( can. 222).

i)       Presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale e alla Comunità parrocchiale il rendiconto sull’utilizzo delle rendite dei beni della parrocchia e delle offerte ricevute dai fedeli; propone anche le opportune iniziative di incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento degli operatori pastorali della parrocchia

Art. 9. Il Parroco che nel diritto comune (can. 532) è legale rappresentante della parrocchia, è pure il Presidente al Consiglio parrocchiale per gli affari economici.

Egli sceglie fra i consiglieri il Segretario del Consiglio e il Cassiere, che dato il ruolo che ricoprono devono avere specifiche competenze in materia e godere della massima fiducia da parte del Presidente, le due cariche possono essere unificate ed essere espletate da un solo Consigliere.

Il Segretario e il Cassiere fanno parte di diritto del Consiglio Pastorale parrocchiale.

 

Compiti del Presidente

Art. 10.  I compiti del Presidente sono:

a)     Convocare il Consiglio con la frequenza necessaria ai compiti da svolgere e comunque, almeno ogni trimestre, e presiedere le riunioni.

b)     Sottoscrivere, unitamente al Cassiere, i bilanci sia annuali che periodici e presentare quelli annuali, in doppia copia, entro il 31 marzo, per sottoporli all’approvazione dell’Ordinario diocesano, il quale li  farà esaminare dal Consiglio diocesano per gli affari economici.

c)     Eseguire prelevamenti su eventuali libretti a risparmio o c/c bancari e postali, in cui è depositato il denaro della parrocchia.

d)     Sottoscrivere con altri due consiglieri, l’inventario dei beni immobili e mobili e le relative variazioni.

e)     Sciogliere il Consiglio per validi motivi, d’accordo con il Consiglio diocesano per gli affari economici.

f)      Coadiuva, assiste e, in caso di sua assenza,  sostituisce il cassiere nelle sue funzioni.

Art. 11 . Il Presidente può affrontare spese per bisogni urgenti della parrocchia sino alla concorrenza di euro 1.000,00  (mille/00) informandone il Consiglio nella riunione successiva.

 

Compiti del Segretario  

Art. 12. I compiti del Segretario sono:

a)     Notificare ai membri del Consiglio le convocazioni alle sedute con l’ o.d.g.

b)     Redigere i verbali delle riunioni.

c)     Tenere il registro dei verbali e presentarlo al Vicario foraneo nella visita annuale.

d)     Custodire diligentemente nell’archivio parrocchiale i documenti amministrativi ( atti notarili, contratti, inventari, registro patrimoniale, registri di cassa completi …).

e)     Curare l’affissione dei rendiconti annuali e trimestrali all’albo parrocchiale, per almeno due domeniche consecutive, per l’opportuna conoscenza dei fedeli ( can. 1287,2).

 

Compiti del Cassiere

Art. 13. I compiti del cassiere sono:

a)     Riscuotere a tempo debito quanto dovuto alla parrocchia per redditi di qualsiasi natura, donazione,…. ( can. 1287).

b)     Pagare puntualmente quanto dovuto alla parrocchia stessa per tasse, assicurazioni, luce, telefono, acqua, manutenzione locali e spese in genere.

c)     Predisporre i bilanci annuali sia preventivi che consuntivi, per l’approvazione del Consiglio e quelli trimestrali per l’affissione all’albo parrocchiale e sottoscriverli unitamente al Presidente.

d)     Eseguire prelevamenti su eventuali libretti a risparmio o c/c bancari o postali preventivamente disposti dal Presidente.

e)     Tenere aggiornati  i libri contabili con allegati i documenti giustificativi delle spese e, a richiesta, offrirli alla consultazione degli altri consiglieri.

f)      Custodire il denaro della Parrocchia, facendo in modo che esso sia depositato in libretti a risparmio o c/c bancari o postali intestati alla parrocchia.

 

Norme per una corretta amministrazione ordinaria

Art. 14.  Il Parroco è amministratore, non proprietario dei beni della parrocchia. Egli, pertanto, non può rinunciare ai diritti della parrocchia, non può favorire terzi con i beni della parrocchia, non può fare valutazioni discrezionali quanto tratta con terzi a nome della parrocchia.

Il Parroco può erogare offerte e sussidi per fini di pietà e di carità solo entro i limiti dell’amministrazione ordinaria (can. 1285 ) e solo con beni mobili non appartenenti al patrimonio stabile.

Tutte le offerte dei fedeli fatte al Parroco si presumono fatte alla parrocchia, salvo che non consti il contrario ( can. 1267,1).

Parimenti si presumono fatte alla parrocchia le offerte dei fedeli fatte ad altro presbitero o persona che svolge qualche incarico parrocchiale ( can. 531).

Il denaro contante della parrocchia può essere depositato solo sui conti bancari o postali intestati alla parrocchia, a firma del parroco pro-tempore.

La stessa norma vale per il denaro di associazioni parrocchiali. Nei suddetti conti non dovranno essere versate somme appartenenti al parroco a titolo personale.

 

Atti di straordinaria amministrazione

Art. 15. Sono atti di straordinaria amministrazione:

a)     Le locazioni.

b)     Le alienazioni di qualsiasi tipo (can. 638, 1290, 1298).

c)     Le permute

d)     L’accettazione di donazioni, da parte di terzi, all’ente ed eventuali donazioni dell’ente.

e)     Enfiteusi – affrancazione canone.

f)      Atterramento di piante di alto fusto.

g)     Contrazione di mutui.

h)     Liti attive e passive ( can. 1288).

i)       Acquisti e spese oltre la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) se esiste la disponibilità di cassa della parrocchia.

j)       Acquisti e spese oltre la somma di euro 2.000,00 (duemila/00) se non c’è la disponibilità di cassa.

Per la validità degli atti di straordinaria amministrazione, il Parroco deve chiedere l’autorizzazione preventiva scritta all’Ordinario diocesano (can. 1281,1), tramite l’ufficio Amministrativo Diocesano.

Tale richiesta deve essere corredata dal parere del Consiglio parrocchiale per gli affari economici.

La mancata autorizzazione comporta la nullità del negozio e la conseguente responsabilità del legale rappresentante.

Art. 16 Rinvio alle norme generali. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si  applicheranno le norme del Diritto Canonico.

Art. 17.  Il presente Statuto resterà in vigore fino a revoca.


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